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G.A.S. Condove

Statuto dell’Associazione

COSTITUZIONE E DURATA

Articolo 1

Si costituisce l’Associazione “G.A

.S. Condove” con sede in Condove, via Bruno Buozzi n°2.

L’associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro.

Articolo 2

La Associazione ha durata illimitata.

 

SCOPO

 

Articolo 3

L'Associazione ha per scopo l'operare nel campo sociale e cooperativistico al fine di promuovere:

·                     il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali ed eco-compatibili;

·                     il sostegno dei produttori locali attraverso la valorizzazione dalla qualità e tipicità dei loro prodotti a km zero (filiera corta);

·                     il sostegno dei piccoli produttori biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;

·                     la solidarietà tra i soci;

·                     l’obiettivo rifiuti zero.

Gli strumenti utilizzati sono:

·                     acquisti collettivi di prodotti;

·                     assistenza ed informazione ai soci nel campo alimentare biologico e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.);

·                     promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;

·                     tutte le operazioni commerciali, finanziarie ed immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.

L’intera attività dell’associazione potrà avvenire anche con la collaborazione  di altre associazioni, enti e istituti, sia pubblici che privati, o mediante contratti di natura privatistica o pubblicistica sempre nel rispetto degli adempimenti degli scopi associativi.

 

SOCI

 

Articolo 4

I soci sono tutti coloro che richiedono l’iscrizione al Consiglio Direttivo e possono partecipare a rivestire cariche in seno al Consiglio Direttivo.

Possono essere soci le persone fisiche di età superiore ai 18 anni.

Oltre il limite di 100 soci, il Consiglio Direttivo si riserva di inserire gli aspiranti soci in una lista

d’attesa per l’ingresso nell’associazione con le modalità previste dal Regolamento interno.

Articolo 5

La qualifica di socio si perde:

·                     per morosità nel pagamento della “spesa” ordinata;

·                     per dimissioni;

·                     per attività in contrasto con i fini dell’Associazione;

·                     per comportamento scorretto ed immorale;

·                     per non essere in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi.

La presentazione della domanda di ammissione di socio, convalidata dal Consiglio Direttivo, dà diritto ad accedere ai locali ed ai servizi dell’Associazione.

 

ORGANI

 

Articolo 6

Sono organi dell’Associazione:

·                     l’Assemblea dei Soci

·                     il Consiglio Direttivo

·                     il Presidente

Articolo 7

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo. L'assemblea può essere convocata anche da un decimo dei soci.

Le convocazioni dell'assemblea saranno fatte a cura del Consiglio Direttivo tramite e-mail.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci.

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Vice Presidente, o da altra

persona designata dall'assemblea.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di soci da tre a sette membri (a scelta

dell'assemblea nel momento del rinnovo delle cariche sociali).

Gli amministratori rimarranno in carica per anni tre, rinnovabili o sino a dimissioni. L'assemblea

ordinaria può variare il numero dei consiglieri anche durante il mandato. In caso di dimissioni della

maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il Consiglio Direttivo .

Il Consiglio Direttivo nomina in suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno presso la sede sociale o altro luogo, purché nella

provincia.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se sono presenti la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.

Articolo 9

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale degli atti deliberati dal Consiglio

Direttivo. Il Presidente ha tutti i poteri necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la legge e lo statuto riservano all'assemblea dei soci.

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e le assemblee dei soci ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti. Il Presidente in quanto legale rappresentante è autorizzato a gestire un eventuale conto che l’associazione vorrà aprire e altresì autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati somme di denaro di qualunque ammontare per finanziare l’attività dell’associazione.

Articolo 10

Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole di tutti i soci promotori.

 

Articolo 11

I proventi dell’Associazione sono costituiti da:

·                     incassi di tesseramento (qualora si renda necessario, per coprire spese di affitto sedi o anticipi ai fornitori);

·                     eventuali versamenti dei soci che fruiscono dei servizi dell’Associazione;

·                     proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione;

·                     donazioni, lasciti, elargizioni concessi da Enti Pubblici o Privati.

Articolo 12

Esercizio sociale

L’ESERCIZIO SOCIALE INIZIA IL 1° GENNAIO E TERMINA IL 31 DICEMBRE  

L’assemblea può con delibera motivata, approvata dalla maggioranza dei presenti,  modificare i termini della scadenza dell’esercizio annuale.

Articolo 13

Bilancio

Entro 4 mesi dalla chiusura annuale il consiglio direttivo deve presentare all’assemblea dei soci il bilancio sotto forma di rendiconto economico finanziario dell’esercizio medesimo.

 

SCIOGLIMENTO

Articolo 14

In caso di scioglimento, i beni ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti ad enti con simili

finalità o ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato e della solidarietà.

 

VARIE

Articolo 15

Il presente statuto può essere integrato da un Regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 16

Per quanto non previsto dal presente statuto (valgono le norme vigenti) si applicano le norme del Codice Civile o quelle dello Statuto Nazionale dell’Associazione affiliante.